Cosa facciamo

Gli Enti coinvolti nella gestione del bene transfrontaliero protetto rappresentati nell’organigramma operano al fine di adottare un’identità comune e delle misure di gestione coerenti/coordinate.


Il fine è quello di promuovere le azioni di:

  • presentazione,
  • interpretazione e monitoraggio,
  • protezione degli affioramenti fossiliferi,
  • coordinamento dei lavori scientifici e di ricerca, 

 

allo scopo di proteggere, valorizzare e divulgare le specificità del patrimonio geo-paleontologico, per

  • migliorare la convivenza della popolazione e delle attività antropiche con le esigenze di protezione del bene e
  • favorire uno sviluppo equilibrato e durevole, in una parola sostenibile, dell’economia della zona transfrontaliera.

 

Proteggere
La protezione è finalizzata alla tutela e alla conservazione degli affioramenti geo-paleontologici, ed in particolare del patrimonio fossilifero.
La domanda di candidatura del lato italiano, da inserire nella lista “Patrimoni dell’Umanità” dell’UNESCO, è stata preceduta dalla richiesta di apposizione di Vincolo paleontologico e archeologico relativa all’area oggetto ai sensi del Decreto legislativo nr. 42 del 22.10.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - Parte II–Titolo I–Capo I.
Inoltre, per la legislazione italiana [Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 10, comma 4, lettera a) tutte le cose appartengono alla categoria dei beni culturali, “da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o su fondali marini, appartengono allo Stato” (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 91 comma ). In particolare, “le cose che interessano la paleontologia …. fanno parte del patrimonio culturale, e come tali sono sottoposte al Codice medesimo, che stabilisce le forme di tutela e di controllo delle attività di ricerca e di scavo, esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali”.
Lo stesso Ministero rilascia le concessioni di scavo dopo aver verificato i requisiti e le motivazioni dei richiedenti.

Lo stesso vale per la parte svizzera. Nel Cantone Ticino la protezione delle componenti geologiche è disciplinata:
• dalla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12.12.2001 (Lcn, in particolare art. 22-29)
• dal Regolamento della Legge cantonale sulla protezione della natura del 23.01.2013 (RLcn, in particolare gli articoli 26-34).
La protezione si attua in maniera diversa per i geotopi (geositi) e per le singole componenti geologiche (rocce, minerali, e fossili).
L’applicazione delle norme concernenti la ricerca e la raccolta di rocce minerali e fossili è affidata al Museo cantonale di storia naturale

 

Valorizzare
A differenza di elementi architettonici, il patrimonio paleontologico non è direttamente visibile e fruibile al grande pubblico in quanto i fossili, se non estratti dalla roccia e adeguatamente preparati, poco o nulla dicono al profano.

Per questo motivo si rende necessaria la sua valorizzazione in loco affinché un patrimonio riconosciuto di importanza mondiale abbia la necessaria visibilità. Tenuto sì conto della particolarità e dell’eccezionalità del bene paleontologico, occorre sottolineare come lo stesso sia inscindibile da una lettura territoriale a carattere regionale che includa anche la cosiddetta Zona cuscinetto. Infatti l’accesso in senso sia fisico, che di lettura geologico-stratigrafica alla Zona del Bene iscritto è garantito dal passaggio attraverso la Zona cuscinetto.

 

Divulgare
La divulgazione è l’azione principale, assieme alla valorizzazione locale, della gestione del patrimonio geo-paleontologico del MSG e si differenzia in un incredibile ed ampio numero di iniziative subordinate unicamente ad aspetti di flussi turistici, di convivenza locale, di carico ambientale e di disponibilità finanziaria.
Per questo motivo le azioni proposte in gran parte concernono congiuntamente sia il Bene iscritto di protezione sia la Zona cuscinetto.
 

 

 

Stampa